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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2015, n. 41

Regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonchè delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria. (15G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2015
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Testo in vigore dal:  1-5-2015

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e in particolare il comma 5, nella parte in cui prevede che le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», ai sensi del quale l'ammissione alla frequenza di uno dei corsi tra il corso superiore di polizia tributaria e il corso superiore di stato maggiore esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, gli articoli 19, comma 2 e 57;
Visto l'articolo 751, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ai sensi del quale presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria»;
Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti, allo scopo di rendere maggiormente selettivo il concorso per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria, nonché di adeguare l'attività didattica alle più moderne tecniche di formazione dirigenziale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 marzo 2014;
Considerato però, in ordine alle osservazioni formulate dall'Alto Consesso, che il corso rivolto ai capitani in avanzamento non ha natura valutativa ai fini della promozione al grado di maggiore e ha subito, nel tempo, una contrazione nella durata tale da non suggerirne la valorizzazione nell'ambito del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria;
Ritenuto, inoltre, che le modalità di valutazione del profitto dei frequentatori del corso superiore di polizia tributaria debbano ispirarsi ai moderni canoni della formazione dirigenziale, creando un clima più favorevole all'apprendimento e alla crescita professionale;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-5899/UCL del 23 giugno 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità del corso superiore di polizia tributaria
1. Il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, ha la finalità di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessità gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarità del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura e al livello di responsabilità.
2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza)è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
La legge 24 ottobre 1966, n. 887 (Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274. Si riporta il testo vigente dell'art. 5:
«Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, né sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.
4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.".
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. Si riporta il testo vigente dell'art. 57:
«Art. 57 (Disciplina del corso superiore di polizia tributaria). - 1. L'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, e dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, né sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.
4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria non sono più previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verrà bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.».
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3: «Art.17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
La legge 3 maggio 1971, n. 320 (Modifiche alla legge 24 ottobre 1966 numero 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1971, n. 145. Si riporta il testo vigente dell'art. 4, secondo comma:
«Art. 4 (Omissis). - L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.».
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nel Supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
La legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo vigente dell'art. 4:
«Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».
Si riporta il testo vigente dell'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:
«Art. 19 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori). - (Omissis).
2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. Si riporta il testo vigente dell'art. 751, comma 1:
«Art. 751 (Corso superiore di stato maggiore interforze) In vigore dal 9 ottobre 2010
1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.
(Omissis).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. Si riporta il testo vigente dell'art. 27, commi 3 e 4:
«Art. 27 (Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri). - (Omissis).
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.».
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º aprile 2004, n. 125 (Regolamento concernente la individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2004, n. 112.
Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 4, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nelle note alle premesse.