Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 26

Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;26

Art. 3
(Clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali)
1. Nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, i soggetti di cui all'articolo 2 inseriscono, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi, specifiche clausole sociali che prevedono, per le società e imprese aggiudicatarie che subentrano ad altra società o impresa nel lavoro o nel servizio, e con riferimento alla fase di esecuzione della prestazione, di:
a) assorbire, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e servizi da affidare e con la libera organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, il personale adibito all'esecuzione del lavoro o allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento, risultante negli organici al momento della pubblicazione del bando di gara o avviso, mantenendo i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi il trattamento economico in essere, le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;
b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
1 bis. Nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto di cui al comma 1, deve essere espressamente previsto l’impegno da parte dell’aggiudicatario al mantenimento dei livelli occupazionali e all’applicazione del contratto collettivo che preveda il trattamento economico più favorevole per i lavoratori. (1)
1 ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali), la Giunta regionale adotta apposito provvedimento per attuare quanto previsto dal comma 1 bis, per valorizzare le offerte più vantaggiose sotto i profili della salvaguardia dei livelli occupazionali e del trattamento economico dei lavoratori, nonché, anche in relazione ai contratti già in essere, per monitorare l’osservanza delle clausole sociali in fase di esecuzione dei contratti e per intervenire in caso di inadempienze.(1)
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi