Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 10
(Modifiche agli articoli 25, 27, 33 e 43 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il mancato rinnovo o subentro dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso entro il termine di cui al primo periodo non produce decadenza a condizione che la domanda di rinnovo o subentro avvenga entro il 31 dicembre successivo alla data di scadenza.';
2) al comma 5 quater la parola 'salvo' è sostituita dalla seguente: 'anche', e dopo le parole 'valutazione di incidenza' sono aggiunte le seguenti: 'predisposta preventivamente e che dovrà essere contestualmente allegata all'istanza';
3) dopo il comma 5 sexies è inserito il seguente:
'5 septies. Sono assoggettati all'espletamento della procedura di screening e della procedura di valutazione di incidenza i nuovi appostamenti fissi di caccia situati all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi. Restano esclusi dall'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e della procedura di screening i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa ordinamentale 2023', ad eccezione dei rinnovi che prevedono nuovi interventi e dei rinnovi sui quali non è mai stata eseguita la valutazione di incidenza.';
4) al comma 9 dopo le parole 'entro un raggio di duecento metri dal capanno' è aggiunto il seguente periodo: 'o, per i capanni per la caccia all'avifauna selvatica acquatica, sia all'interno del perimetro della superficie allagata sia all'interno della superficie delimitata da tabelle con dimensioni di centimetri 20x30 esenti da tasse,';
5) dopo il comma 19 bis è aggiunto il seguente:
'19 ter. Nella caccia da appostamento temporaneo, qualora sia vietata la caccia vagante, è consentito, entro un raggio di duecento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto o con l'uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia.';
b) al comma 5 dell'articolo 27 le parole 'Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi a condizione che il nuovo impianto non ricada all'interno di un'area con la presenza di una popolazione stabile di avifauna tipica alpina e previo parere favorevole del comprensorio alpino.' sono sostituite dalle seguenti: 'Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi previa verifica di compatibilità con i piani faunistici-venatori vigenti e fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi e previo parere vincolante del comprensorio alpino.';
c) il comma 3 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'3. È fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia esercitato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 di accedere in qualsiasi appostamento fisso della Regione o di divenire titolare dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 25, anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta iscritto, senza dover versare altro contributo di adesione. Tale diritto non comporta automatica iscrizione all'ambito o comprensorio di caccia in cui è compreso l'appostamento.';
d) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
'2 bis. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi. I valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'ISPRA, e sono indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.'.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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