Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 9
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 26/1993)
1. All'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'In attuazione dell'articolo 5' sono sostituite dalle seguenti: 'Ferma restando l'acquisizione del parere di competenza dell'ISPRA di cui all'articolo 5, comma 1,';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli inamovibili numerati in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo), certificati da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in ordine ai criteri dimensionali e di numerazione alfanumerica, da apporsi al tarso nei primi giorni di vita rilasciati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale. A decorrere dalla stagione venatoria 2023/2024 l'anello inamovibile numerato in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo) di cui al primo periodo rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria dei richiami vivi. Fino al rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede il contrassegno inamovibile già apposto al tarso degli uccelli. A seguito del rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, lo stesso è apposto, sostituendo il precedente contrassegno, a tutti i richiami vivi posseduti, compresi gli esemplari adulti. Al fine di garantire il rispetto del benessere animale, non si procede alla sostituzione dei contrassegni in duralluminio e acciaio e non sono soggetti a sostituzione i contrassegni di cui al primo periodo conformi alle caratteristiche dei contrassegni di cui al presente comma. In riferimento a tutte le caratteristiche dimensionali del contrassegno inamovibile è riconosciuta una tolleranza non superiore a ± 10% dei valori indicati nel provvedimento di cui al comma 3 purché, in ogni caso, la dimensione dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso. La medesima tolleranza è riconosciuta anche nell'ipotesi di usura dei contrassegni; le eventuali variazioni cromatiche non inficiano la legittimità degli stessi, purché, in ogni caso, l'usura dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso e la sua variazione cromatica non sia tale da comprometterne il riconoscimento o la lettura del codice identificativo ivi impresso.';
c) al comma 3 dopo le parole 'caratteristiche tecniche dei contrassegni' sono inserite le seguenti: 'e le modalità della loro apposizione';
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. I contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario, per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti, o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposte dalle autorità, su richiesta motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, nell'osservanza delle modalità previste nel provvedimento regionale di cui al comma 3, osservando le modalità di controllo previste nel comma 3.';
e) all'inizio del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: 'Ferme restando le esenzioni di cui al comma 2,';
f) all'inizio del secondo periodo del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: 'Fermo restando l'obbligo di utilizzare l'anello conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge 157/1992,'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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