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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1993, n. 82

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162 (in G.U. 28/05/1993, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/2006)
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Testo in vigore dal:  29-3-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.
Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.".