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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  31-12-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Mediocredito centrale).
1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è sostituito dal seguente:
"A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale".
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 gennaio 1992 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.