LEGGE REGIONALE 10 giugno 1981 , N. 31

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31

Art. 2.
Determinazione annuale di spese continuative e ricorrenti.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981 la determinazione annuale delle seguenti spese continuative e ricorrenti è effettuata con leggi di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 22, 1º comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 :
A) I.R.E.R.
contributo della regione per le spese di gestione dell’istituto regionale di ricerca di cui all’art. 2, 1º comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 57 ;
B) (1)
C) SANITÀ
spesa per la concessione di contributi ad integrazione del fondo statale destinato alla liquidazione dei compensi e rimborsi ai veterinari incaricati degli interventi di bonifica sanitaria e profilassi di cui all’art. 1 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 60 , modificato ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 55 ;
D) SPORT
spesa per contributi ad enti ed associazioni di propaganda sportiva per la realizzazione di iniziative e manifestazioni particolarmente significative, di cui all’art. 9 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 ;
E) CULTURA
a) (2)
b) spesa per gli interventi in materia di musei di enti locali o di interesse locale di cui agli articoli 12, 13, II comma, e 14 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 ;
c) spesa per la concessione dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale di cui all’art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 58 ;
d) spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione dell’Ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano, di cui all’art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 ;
e) spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione del Centro Teatrale Bresciano, di cui all’art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1979, n. 10 ;
F) TURISMO
spesa per l’attuazione del programma di interventi diretti alla promozione del movimento turistico nella regione, di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 28 ;
G) LAVORI PUBBLICI
a) pesa per gli interventi nei comuni colpiti da alluvioni, piene, frane e altre calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 ;
b) spesa per la manutenzione delle opere idrauliche di cui all’art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 ;
H) FORESTE
a) spese per la manutenzione delle opere di bonifica ed idraulico-agrario-forestale nonché lavori di proprio intervento a carattere idraulico-agrario-forestale conseguenti a calamità naturali nei territori montani di cui all’art. 3, 1º comma, e secondo comma, punto 2 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 ;
b) spese per la formazione e l’aggiornamento del catasto forestale, per la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico, per interventi e iniziative di assistenza e propaganda, istruzione e ricerca di cui agli articoli 1 e 6 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 ;
c) spesa per interventi contro i parassiti delle piante forestali di cui all’art. 1, ultimo comma, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 ;
d) spese relative agli indennizzi per l’occupazione temporanea dei terreni soggetti a rimboschimento od a sistemazione idraulico-forestale di cui all’art. 3 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 ;
e) spesa per la compilazione dei piani pluriennali di assestamento e miglioramento silvo-pastorale di cui all’art. 19, IV comma, e 20 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 .
NOTE:
2. La lettera è stata abrogata dall'art. 27, comma 4 della l.r. 14 dicembre 1985, n. 81. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi