LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 , N. 33

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33

Art. 10.
Personale degli ISU.
1. Gli attuali dipendenti degli Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU) sono trasferiti alle rispettive università di riferimento o a consorzi pubblici anche interuniversitari o a soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario dalle stesse costituiti, con i tempi e le modalità definiti nelle convenzioni. Agli stessi dipendenti è garantito il perdurante mantenimento negli ambiti di applicazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, i dipendenti degli ISU trasferiti alle università acquisiscono lo stato giuridico ed economico del comparto università e mantengono i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla data di trasferimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, nelle modalità dell’assegno ad personam non riassorbibile.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, gli statuti dei consorzi o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario devono espressamente prevedere la presenza del ruolo speciale con le garanzie di cui al comma 1.
4. A tutto il personale dei disciolti ISU trasferito e inquadrato nei ruoli speciali di cui al comma 3, è assicurato il mantenimento, così come in essere all’atto del trasferimento stesso, senza soluzione di continuità, della categoria, della posizione economica e del profilo professionale rivestiti, del rapporto di lavoro, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Regioni – Autonomie Locali applicato, del conseguente trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, della sede e dell’orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte. Eventuali modifiche della sede e dell’orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte, allo scopo di qualificare e razionalizzare l’organizzazione dei servizi del diritto allo studio universitario, devono essere definite d’intesa con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) secondo le modalità previste dal CCNL in vigore.
5. Nel caso di non costituzione o scioglimento del consorzio o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, il personale del ruolo speciale è trasferito alle università con le modalità e le garanzie di cui al comma 2.
6. Per il personale di qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso gli ISU valgono le tutele di cui al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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