Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 2
(Finalità e principi)
1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.
2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.
4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.
5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.
6. La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.
6 bis. La Regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione alla lotta alla dispersione scolastica, all’occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale.(1)
6 ter. La Regione promuove l’integrazione scuola lavoro e l’apprendistato come modalità formative prioritarie per l’apprendimento permanente.(1)
7. La Regione promuove il raccordo del sistema d’istruzione e formazione professionale con l’istruzione, l’università e l’ambito territoriale e produttivo di riferimento, riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a realizzare filiere settoriali per l’occupabilità e l’occupazione.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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