Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 2
(Azioni per lo sviluppo della montagna)
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:
a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;
b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un'adeguata formazione professionale;
c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;
d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale;(1)
e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia);
f) all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;
g) alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;
h) alla diffusione dell'informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;
i) alla diffusione dell'uso di energie alternative e rinnovabili;
j) allo sviluppo del turismo;
k) alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;
l) al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l'attivazione di servizi di telemedicina;
m) alla valorizzazione di lingue parlate locali;
n) alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;
o) allo sviluppo dell'associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;
p) alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.
2. I piccoli comuni montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).
3 bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall’indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.(3)
3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS).(3)
3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, i criteri e le modalità per l’individuazione e l’applicazione degli indici premiali di cui al comma 3 bis.(3)
NOTE:
2. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. j), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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