Legge Regionale 10 dicembre 2008 , n. 32

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32

Art. 12
(Sospensione)
1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 55/1990.
2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 13, per la durata della sospensione stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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