Legge Regionale 22 ottobre 2019 , n. 16

Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014

(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16

Art. 9
(Procedure di selezione)
1. Alla Leva civica lombarda volontaria si accede a seguito di selezione pubblica effettuata dagli enti iscritti all'albo, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi, nonché degli esiti delle valutazioni.
2. Gli enti di leva civica nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere legati da rapporti di parentela con i partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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