Legge Regionale 22 ottobre 2019 , n. 16

Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014

(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16

Art. 17
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di cui all'articolo 14 commi 2 e 3, della presente legge, previste in euro 600.000,00 nel 2020 e in euro 800.000,00 nel 2021 si provvede tramite incremento di euro 600.000,00 nel 2020 e di euro 800.000,00 nel 2021 della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 08 'Cooperazione sociale e associazionismo' - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
2. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. All'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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