Legge Regionale 8 luglio 2020 , n. 15

Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario

(BURL n. 28 suppl del 10 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-07-08;15

Art. 3
(Linee guida)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva linee guida rivolte ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza.
2. Le linee guida sono predisposte dalla direzione regionale competente in materia di sanità al fine di assicurare l'integrazione tra prevenzione e gestione del rischio in ambito lavorativo, prevedendo indirizzi tecnici, organizzativi e procedurali comuni.
3. Presso la direzione regionale di cui al comma 2è istituito un Tavolo tecnico con funzioni di supporto nella predisposizione delle linee guida, nonché con funzioni propositive rispetto all'aggiornamento delle stesse linee guida.
4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 3è costituito con decreto dirigenziale ed è composto da:
a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di sanità, di cui uno con funzioni di coordinatore;
b) un direttore generale delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) o suo delegato, designato dalle stesse ASST;
c) un direttore generale delle ATS o suo delegato, designato dalle stesse ATS;
d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico e veterinario;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del restante personale sanitario e sociosanitario;
f) un rappresentante dell'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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