LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 , N. 33

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33

Art. 5.
Programmazione e valutazione degli interventi.
1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, approva ogni triennio, su proposta della Giunta regionale ed in base alle risorse disponibili, gli indirizzi in materia di diritto allo studio universitario individuando:
a) gli obiettivi generali da conseguire;
b) le priorità nell’attivazione degli interventi;
c) le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti.
2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, definisce annualmente:
a) i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie;
b) i requisiti di merito e di condizione economica per l’accesso ai servizi, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
c) l’entità delle prestazioni in denaro;
d) le linee operative per l’individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi, anche in relazione al tipo di corso di studi.
3. Al fine di rendere uniforme e trasparente la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, la Giunta regionale definisce le caratteristiche del sistema di controllo e predispone il sistema informativo nel quale confluiscono i relativi dati. La Giunta regionale predispone, inoltre, il modello di contabilizzazione degli interventi oggetto della presente legge.
3 bis. Al fine di monitorare l’efficacia delle politiche integrate per l’inserimento lavorativo, nell’ambito del sistema informativo di cui al comma 3 confluiscono, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti che frequentano le università, le istituzioni AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici aventi sede legale in Lombardia, nonché dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti residenti nel territorio della Regione che frequentano percorsi accademici in altre Regioni.(1)
3 ter. I dati sono resi disponibili agli operatori del mercato del lavoro per favorire un incontro tra domanda e offerta di lavoro aperto e trasparente.(2)
3 quater. I dati raccolti possono inoltre essere utilizzati dalla Regione al fine di impostare la programmazione, a seguito di intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, di corsi di laurea e insegnamenti specifici che risultano essere maggiormente necessari al territorio lombardo. I dati possono essere altresì utilizzati, sempre in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, al fine di modificare i numeri di accesso alle facoltà.(3)
4. È istituito presso la direzione generale competente l’Osservatorio regionale per il diritto allo studio universitario al fine di supportare la fase di valutazione e programmazione.
5. La Giunta regionale effettua verifiche tese ad accertare la corretta gestione dei servizi.
6. Fino all’approvazione degli indirizzi di cui al comma 1, si osservano le modalità operative definite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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