LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 , N. 33

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-13;33

Art. 12.
Abrogazioni.
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l’attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario)(5).
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) la legge regionale 13 settembre 1996, n. 22 (Modifica dell’art. 43 "Tributi regionali per il diritto allo studio" della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 recante "Norme per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio in ambito universitario")(6);
b) i riferimenti normativi alla l.r. 33/1994 di cui alla tabella D) allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni)(7);
c) la legge regionale 18 febbraio 1998, n. 5 (Modifica dell’art. 43 della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 "Norme per l’attuazione del diritto allo studio in ambito universitario" come sostituito dall’art. 1 della l.r. 13 settembre 1996, n. 22)(8);
d) il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo)(9);
e) il comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale)(10);
f) il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001)(11);
g) i commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(12);
h) il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(13);
i) il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" – Collegato 2003)(14);
j) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 99 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(15).
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 25 novembre 1994, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 13 settembre 1996, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 18 febbraio 1998, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1999, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 28 marzo 2000, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 2001, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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