Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 23 ter
(Integrazione tra scuola e lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale)(53)
1. L’integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro, costituisce la metodologia privilegiata per assicurare l’acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona.
2. La Giunta regionale definisce le modalità per la realizzazione dell’integrazione tra formazione e lavoro nei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a).
3. L’offerta formativa di cui al comma 1è destinata a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, che hanno compiuto i quindici anni di età, indipendentemente dall’anno di frequenza.
4. Le istituzioni formative e scolastiche progettano i percorsi in integrazione tra formazione e lavoro in collaborazione con le imprese.
5. La quota del monte orario minimo obbligatorio, definita nelle indicazioni regionali di cui all’articolo 22, comma 2, da destinare all’integrazione tra formazione e lavoro è stabilita, in sede di progettazione, dalle istituzioni formative e scolastiche in misura:
a) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore complessivo del percorso triennale di qualifica, definito ai sensi dell’articolo 12;
b) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore del percorso di diploma professionale, definito ai sensi dell’articolo 12.
6. Le istituzioni formative e scolastiche possono realizzare anche totalmente in integrazione tra formazione e lavoro la quota eccedente il monte ore annuo obbligatorio dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale di cui al comma 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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