Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 11
(Modalità d'intervento)
1. Il Difensore interviene nel corso del procedimento o ad atto adottato.
2. Il Difensore invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari; le amministrazioni o i soggetti interessati sono tenuti a fornire le informazioni richieste nel termine massimo di trenta giorni e non possono opporre il segreto d'ufficio.
3. Il Difensore può:
a) avere accesso a tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo fra le parti;
c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.
4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore nel termine da quest'ultimo stabilito.
5. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore può rilevare eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle regole di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
6. L'azione del Difensore può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni. Il Difensore può intervenire altresì di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
7. Il Difensore, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni o di altri soggetti si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o conferita, ne riferisce al Consiglio regionale ed alla Giunta ai sensi dell'articolo 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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