Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 16
(Modifiche agli articoli 2, 8, 10 e 11 della l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta le seguente:
'e bis) ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA': consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni, da approvarsi previa definizione dei relativi criteri con deliberazione della Giunta regionale, ricorrendo agli istituti di cui alla legge 241/1990, finalizzati alla valorizzazione delle proposte localizzative presenti sul territorio regionale, anche mediante la realizzazione di infrastrutture stradali e impiantistiche e alla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di insediamento e di ampliamento e per l'esercizio delle attività produttive, ad eccezione delle grandi strutture di vendita, e di prestazioni di servizi. Gli accordi contengono precisi impegni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento con riferimento ai tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, alla consulenza pre istruttoria relativa ai processi di insediamento e alla consulenza funzionale alla realizzazione dell'intervento, alla gestione telematica dei procedimenti da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e all'attivazione di specifici canali di comunicazione telematica con gli enti terzi. L'avvio e la realizzazione delle attività oggetto dell'accordo seguono la disciplina di cui all'articolo 7, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La Regione assicura il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni competenti e può prevedere la concessione di contributi ai comuni sottoscrittori degli accordi, previa definizione dei relativi criteri mediante deliberazione della Giunta regionale. La Giunta monitora con cadenza semestrale gli esiti degli accordi al fine di valutarne la replicabilità e l'ampliamento.';
b) il comma 3 dell'articolo 8è abrogato;
c) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'f bis) le attività del Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese.';
d) dopo il comma 5 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Alle spese connesse all'attuazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis), quantificate in sede di prima attuazione in euro 4.000.000,00 si fa fronte per l'anno 2017 con le risorse già allocate alla missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", programma 1 "Industria, PMI e artigianato" - Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. Per gli anni successivi alle suddette spese si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nel limiti delle disponibilità delle risorse a valere sulla missione 14 'Sviluppo Economico e Competitività', programma 1 'Industria, PMI e artigianato' - Titolo I 'Spese correnti' e Titolo II 'Spese in conto capitale'.'.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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