Legge Regionale 22 ottobre 2019 , n. 16

Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014

(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16

Art. 7
(Progetti di leva civica e impiego dei volontari)
1. Gli enti di leva civica presentano alla Regione progetti nei settori di intervento di cui all'articolo 2.
2. I progetti, di durata non superiore a dodici mesi, e comunque a 1.145 ore annue, prevedono la data di inizio delle attività di leva civica, con l'indicazione dell'orario settimanale dei volontari, fino ad un massimo di venticinque ore.
3. I volontari non possono essere impiegati dagli enti di leva civica in sostituzione di proprio personale con contratto di lavoro. Il numero di volontari non può superare la quota del venti per cento del personale dell'ente di leva civica.
4. Gli enti di leva civica garantiscono ai volontari la copertura assicurativa per infortuni e malattie e per responsabilità civile verso terzi, erogano il compenso mensile con cadenza non superiore al bimestre e assolvono gli adempimenti fiscali a norma di legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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