Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 3
(Ricognizione delle opere e dei beni)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:
a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell'articolo 2, comma 1, della presente legge;
b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;
c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l'altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici abilitati; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e manutenzione; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;
e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;
g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;
h) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell'energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito; per gli impianti ad accumulazione con stazioni di pompaggio, si richiedono i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte;
j) per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), i dati e le informazioni, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, utili alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni; in mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell'amministrazione concedente.
2. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.
3. Per le concessioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla stessa data. Per tali concessioni, la scadenza di cui al comma 1, lettera c), si intende riferita alla data del 31 dicembre 2023.
4. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell'autorità competente.
5. Se la Regione rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato dalla stessa Regione.
6. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, la Regione, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente. In ogni caso il mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione, previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 a un massimo di euro 75.000,00 per ogni semestre di ritardo, secondo quanto previsto all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica, altresì, in caso di presentazione di un rapporto non completo con riguardo ad ogni contenuto indicato dal presente articolo.
7. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.
8. La Regione procede a effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933. Il passaggio di proprietàè formalizzato con atto rogato in forma pubblica amministrativa da parte degli uffici regionali, previa effettuazione delle verifiche di cui al precedente periodo.
9. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
10. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione.
11. I beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e dalla presente legge.
12. Contestualmente all'aggiudicazione della concessione, la Regione definisce con proprio atto il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale l'aggiudicatario entra in possesso o nella disponibilità dei beni di cui ai precedenti commi.
13. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere della concessione scaduta o in scadenza sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione di cui all'articolo 10, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 10 disciplina i limiti e le modalità di presa visione da parte dei soggetti interessati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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