Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 6
(Valutazioni preliminari)
1. Prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale accerta se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tale scopo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel Programma energetico ambientale regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.(7)
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coinvolgimento, preliminarmente all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, dei comuni territorialmente interessati, nonché degli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini della valutazione dell’interesse pubblico di cui al presente comma.(8)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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