Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 7
(Modalità di assegnazione delle concessioni)
1. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nel rispetto, in particolare, dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. Le concessioni possono essere assegnate, previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 12, secondo le seguenti modalità:
a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
3. In via ordinaria, la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 2, lettera b) o anche c), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti in base all'articolo 11, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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