Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 9
(Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione)
1. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute ed esercite, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), alla data di entrata in vigore della presente legge, sono avviate entro due anni da tale data, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quater, del d.lgs. 79/1999.
2. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate almeno due anni prima della scadenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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