Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 10
(Procedure di assegnazione)
1. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, tempi e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 9, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999; il regolamento disciplina, altresì, le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c).
2. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), si articolano nelle seguenti fasi:(9)
a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione;
b) presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
c) valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 1, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;
d) valutazione per la selezione dei progetti presentati dai proponenti in esito alla pubblicazione del bando o alle lettere di invito, nell’ambito della quale hanno luogo:
1) la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l’autorizzazione paesaggistica, nonché l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale; tale fase si svolge nell’ambito di una conferenza di servizi indetta e condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
2) nell’ambito della fase procedimentale di cui al precedente numero 1) partecipano, ove necessario, alla valutazione dei progetti presentati, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura, gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, ciascuno in relazione alle specifiche competenze amministrative attribuite dalla legge;
3) ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, autorizzazione, concessione, verifica o valutazione ambientale o altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale e regionale sui progetti presentati sono resi dall’autorità nazionale, regionale o locale nell’ambito della fase procedimentale di cui alla presente lettera;
e) adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica;
f) presentazione dell’offerta economica riferita ai progetti adeguati ai sensi della precedente lettera e);
g) valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi delle lettere e) ed f) secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all’articolo 14 effettuata da una commissione alla quale partecipa anche un rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) aggiudicazione e assegnazione della concessione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
i) sottoscrizione del disciplinare-contratto di assegnazione della concessione.
3. L’atto di assegnazione, corredato dal relativo disciplinare-contratto, tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell’autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale reso nell’ambito della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d). Alla conclusione della procedura di assegnazione, l’assegnatario-concessionario ha titolo a esercire la derivazione, le opere e i beni di cui all’assegnazione, a realizzare gli interventi sulle opere e sui beni, nonché le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell’eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.(10)
4. La proposta progettuale a corredo dell’istanza presentata ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere conforme al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo, di cui agli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).(11)
5. La durata massima della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d), non può eccedere i trecentosessantacinque giorni.(12)
6. Al termine della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.
NOTE:
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 4 novembre 2021, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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