Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 12
(Disposizione sull'ospitalità agrituristica a seguito dell'emergenza da COVID-19)
1. Per l'annualità 2020 è consentito alle aziende agrituristiche, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 151, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati già indicati nel certificato di connessione ad un numero di ospiti superiore a quello riportato nello stesso certificato di connessione, nel limite massimo delle mancate presenze nel periodo di sospensione dell'attività disposto a seguito dell'emergenza da COVID-19, fermi restando i limiti strutturali e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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