Legge Regionale 6 agosto 2021 , n. 15

Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15

Art. 7
(Prestito in conto soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e autorizzazione alla costituzione di pegno sulle azioni di Regione Lombardia)(8)
1. Per favorire la bancabilità del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009, n. 24/2014 e n. 42/2019, è autorizzato a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., al fine di assicurare il regolare servizio del debito relativo al finanziamento per la realizzazione delle tratte autostradali B2 e C, il prestito in conto soci di complessivi euro 900.000.000,00, di cui euro 800.000.000,00 erogati dal 2025 al 2044 in quote annuali di euro 40.000.000,00, ed euro 100.000.000,00 accantonati dal 2025 al 2044 nel bilancio regionale in quote annuali di euro 5.000.000,00 e che potranno essere erogati nel medesimo periodo in misura degli importi di tempo in tempo accantonati.
2. Alla spesa complessiva di euro 900.000.000,00 di cui al comma 1, prevista alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' del bilancio regionale per il periodo 2025-2044, è garantita copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
3. Le somme relative alla restituzione del prestito di cui al comma 1 sono iscritte al Titolo 5 'Entrate da riduzioni di attività finanziarie' - Tipologia 300 'Riscossione crediti di medio-lungo termine' del bilancio regionale 2045 e successivi.
4. Il finanziamento soci subordinato è remunerato al tasso medio ponderato dei finanziamenti accesi dalla Società con procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione delle tratte autostradali B2 e C.
5. Con proprio successivo atto la Giunta regionale provvede, fermo restando l'impegno di Regione a mantenere il controllo diretto e/o indiretto della Società, a determinare ulteriori modalità e condizioni per la concessione del prestito, nel rispetto delle norme applicabili in materia di contratti e dell'articolo 2467 del codice civile, e ad assicurare, in relazione al prestito autorizzato al comma 4, il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea) e che l'operazione di prestito in conto soci autorizzata al comma 1 non rileva ai fini del calcolo della soglia del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, di cui all'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
5 bis. Al fine di garantire la bancabilità del progetto di cui al comma 1, la Giunta è inoltre autorizzata a sottoscrivere in qualità di socio l’atto di costituzione di pegno sulle azioni di APL (“Atto di Pegno Azioni APL”) a garanzia delle obbligazioni assunte con gli istituti finanziatori creditori, nel rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Con successivo provvedimento la Giunta approva lo schema dell’Atto di Pegno Azioni APL da sottoscrivere.(9)
6. Sono abrogati il comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023) e i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 22 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali)(10).
NOTE:
8. La rubrica è stata modificata dall'art. 4, comma 5, lett. a) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 2020, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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