LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2003
, N. 1
Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)
(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1
Art. 14.
Utilizzo degli utili e copertura delle perdite.
1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell'ente, con le forme e modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 7, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche allo statuto dell'ente.
2. Nel caso in cui si verifichino perdite di gestione, il consiglio di amministrazione provvede a darne immediata comunicazione alla Giunta regionale e alla commissione di controllo.(26)
3. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, convoca una o più riunioni allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla riunione partecipano il rappresentante legale ed il direttore dell'azienda interessata, il responsabile dell'autorità di controllo territorialmente competente, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'ordinario organo di amministrazione ed il direttore generale della direzione generale della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato.(28)
4. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia provvede, entro novanta giorni dalla prima riunione di cui al comma 3, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:(29)
NOTE:
27. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. o) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. m) della l.r. 7 agosto 2026, n. 22. 

28. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36 e dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. 

30. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2e successivamente dall'art. 15, comma 1, lett. n) della l.r. 7 agosto 2026, n. 22. 

31. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 38e successivamente modificato dall'art. 15, comma 1, lett. o ) della l.r. 7 agosto 2026, n. 22. . 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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