Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 131
(Principi e finalità)
1. La Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale. La Regione assicura altresì le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate articolandole, in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e della preservazione degli habitat, per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee.(417)
2. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al ripopolamento delle acque.
2 bis. La Regione promuove la difesa degli interessi alieutici locali attuando politiche di contrasto all’ingresso di organismi alloctoni dannosi alla fauna ittica territoriale.(418)
3. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica e dell'ambiente anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.
4. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dal presente titolo, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).
4.1. Ai fini della tutela dell’attività piscatoria, per il lago di Garda si applicano, in aggiunta, le disposizioni della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti).(419)
4 bis. Costituisce attività di pesca ogni azione diretta a catturare pesci o ciclostomi nelle acque in cui essi vivono.(420)
4 ter. La Regione persegue la sostenibilità ambientale della pesca sul lago di Garda e sugli altri laghi lombardi attraverso una gestione che assicuri l’equilibrio dei popolamenti ittici, nonché la valorizzazione e l’incremento delle risorse ittiche nell’interesse alieutico ed economico.(421)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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