Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 108
1. Per ridurre l'inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio, nonché di sanificare e di applicare la vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e l’unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all’articolo 136 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), nonché delle unità da diporto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al Lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione sono individuate nell’allegato C bis della presente legge. Il comitato permanente d’intesa di cui all’articolo 94 ovvero, fino all’istituzione dello stesso, l’Autorità Interregionale del Garda può adottare prescrizioni di carattere tecnico ulteriori rispetto a quanto previsto al punto 3.1 dell’allegato C bis dandone tempestiva comunicazione agli enti preposti.(3)
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni individuate dallo stesso comma 1 dell'articolo art. 64 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Vedi anche articolo 4 della l.r. 6 marzo 2026, n. 6 

3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 6 marzo 2026, n. 6. Vedi anche articoli 4 e 6 della medesima l.r. 6 marzo 2026, n. 6. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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