Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 119
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414,00 a euro 2.066,00. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 105, 108, 109 e dell’allegato C bis si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. 171/2005, la sanzione è ridotta alla metà.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276,00 a euro 1.377,00.
3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle leggi regionali vigenti in materia.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni individuate dallo stesso comma 1 dell'articolo art. 64 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Vedi anche articolo 4 della l.r. 6 marzo 2026, n. 6 Torna al richiamo nota
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 6 marzo 2026, n. 6. Vedi anche articoli 4 e 6 della medesima l.r. 6 marzo 2026, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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