Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 70
(Osservazione e trattamenti sui cadaveri)(341)
1. Le salme non possono essere seppellite né sottoposte ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di osservazione di cui al comma 1 le salme sono poste in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l’ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune della Regione o di un’altra Regione a condizione di reciprocità anche con le Regioni di transito, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica(342).
4 bis. Nei comuni individuati ai sensi della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) e della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) il cadavere di persona ivi residente può, previa autorizzazione comunale, essere trasportato ai fini dell’esposizione presso luoghi diversi dalle case funerarie e individuati nell’autorizzazione stessa, a condizione che: (343)
a) l’accertamento della morte sia effettuato mediante tanatogramma oppure dal medico necroscopo tra la quindicesima e la ventiquattresima ora dal decesso;
b) nel territorio comunale non siano presenti case funerarie;
c) il trasporto sia effettuato mediante contenitore impermeabile non sigillato e sia concluso entro ventiquattro ore dal decesso;
d) il trasporto e l’esposizione del cadavere avvengano nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia igienico-sanitaria.
5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:
a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.
7. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le case funerarie.
8. Sui cadaveri sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 285/1990.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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