Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 24
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione della licenza per l’esercizio del servizio taxi, in caso di prima violazione, per un periodo da un giorno a un mese, in caso di seconda violazione commessa nell’arco di cinque anni, per un periodo da uno a due mesi e, in caso di terza violazione commessa nell’arco di cinque anni, per un periodo da due a quattro mesi. La sospensione della licenza è disposta dal sindaco del comune che l’ha rilasciata, sentita la commissione consultiva comunale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.(175)
3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l’utilizzo di veicoli di cui all’articolo 85, comma 2, del d.lgs. 285/1992, in caso di prima violazione, per un periodo da un giorno a un mese, in caso di seconda violazione commessa nell’arco di cinque anni, per un periodo da uno a due mesi e, in caso di terza violazione commessa nell’arco di cinque anni, per un periodo da due a quattro mesi. La sospensione dell’autorizzazione è disposta dal sindaco del comune che l’ha rilasciata, sentita la commissione consultiva comunale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.(176)
4. La commissione di quattro violazioni nell’arco di un quinquennio comporta la revoca della licenza per l'esercizio del servizio taxi in caso di violazione dell'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane. La commissione di quattro violazioni nell’arco di un quinquennio comporta la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l’utilizzo di veicoli di cui all’articolo 85, comma 2, del d.lgs. 285/1992, in caso di violazione:(177)
a) dell’obbligo di disponibilità della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 21/1992; la sede operativa può coincidere con la rimessa, purché il luogo sia nella disponibilità dell’impresa a idoneo titolo e adeguatamente individuato ai fini dell’attività e dei controlli; resta ferma la facoltà di istituire ulteriori sedi operative ove funzionali all’attività dell’impresa;(178)
b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992;
c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.
La revoca è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione.
4 bis. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:(179)
a) da 250,00 a 1.000,00 euro in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d’acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza;
4 ter. Nell’ipotesi prevista dal comma 4 bis, lettera a), la sanzione è irrogata sia a carico dell’armatore sia del conducente del natante. (179)
4 quater. Alla violazione di cui al comma 4 bis, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. (179)
4 quinquies. Nell’ipotesi di cui al comma 4 quater, l’organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.(179)
4 sexies. Alle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b) e c), può conseguire la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione o licenza per un periodo non superiore a quattro mesi.(179)
4 septies. Le disposizioni previste dal comma 4 bis sino al comma 4 sexies non si applicano ai comuni rivieraschi della sponda lombarda del Lago di Garda e del Lago Maggiore.(179)
NOTE:
173. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaaaa) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

174. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. bbbbbbb) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

175. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ccccccc) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2e successivamente sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17. 

176. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ddddddd) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2e ulteriormente sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17. 

177. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. eeeeeee) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2e ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d) e lett. e) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17. 

178. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. fffffff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2e successivamente sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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