Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 14

Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;14

Art. 7
(Modifiche agli articoli 20 e 24 della l.r. 5/2020 e trasferimento di risorse derivanti da concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in esito a contenzioso)
1. Alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 13 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
'13 bis. A decorrere dall'anno 2024 e fino al 2029 compreso, la Giunta regionale determina annualmente la quota, non inferiore al due per cento e comunque almeno pari a euro 1.500.000,00, dei canoni di cui al presente articolo, introitati dalla Regione nell'anno precedente, da destinare al finanziamento dei servizi di supporto tecnico-specialistico per l'espletamento, da parte della Regione, delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica.';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
'3 bis. A decorrere dall'anno 2024 e fino al 2029 compreso, le risorse derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 20, destinate al trasferimento di cui al comma 3 del presente articolo, sono destinate, nella misura e con le finalità di cui al comma 13 bis dell'articolo 20, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale dal 2024 al 2029.'.
2. In attuazione delle modifiche apportate dal presente articolo agli articoli 20 e 24 della l.r. 5/2020, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale dal 2024 al 2026 è autorizzata rispettivamente la spesa di euro 1.794.426,00 nel 2024 e di euro 1.500.000,00 annui per gli anni 2025 e 2026. La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
3. In deroga alla tempistica di assegnazione dei canoni di cui all’articolo 20, comma 10, e delle somme di cui all’articolo 23, commi 2 e 3, della l.r. 5/2020, le risorse riferite a tali canoni e somme, introitate dalla Regione in esito a contenzioso, da riversare alla Città metropolitana di Milano e alle province territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche, a decorrere dall’esercizio finanziario 2026 possono essere trasferite ai predetti enti, nella stessa quota percentuale determinata ai sensi dei suddetti articoli 20 e 23 della l.r. 5/2020, a partire dall’annualità in cui sono introitate e, comunque, entro il triennio successivo a tale annualità, nella misura da individuarsi con legge annuale di approvazione del bilancio compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli esercizi finanziari, calcolati ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e con le regole della governance economica europea. La disciplina in deroga, di cui al primo periodo, si applica anche alle risorse introitate dalla Regione, in esito a contenzioso, con riferimento ai trasferimenti agli enti locali degli importi ad essi spettanti a titolo di monetizzazione della fornitura gratuita di energia ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2020), nella stessa quota percentuale determinata in applicazione dell’articolo 31 della stessa l.r. 23/2019.(6)
3 bis. All’articolo 20 della l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:(7)
a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10 bis. Dall’annualità 2027 la percentuale dell’80 per cento del canone introitato nell’anno precedente assegnato alle province e alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche ai sensi del comma 10 è elevata al 100 per cento. L’introito annuale complessivo derivante dai canoni di cui al presente articolo è trasferito agli enti di cui sopra al netto delle spese relative alla gestione delle attività e all’esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di concessioni idroelettriche e di introito dei canoni, commisurate ad una quota pari a euro 10 milioni.”
b) il comma 13 bis è abrogato.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 8 aprile 2020, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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