Legge Regionale 4 dicembre 2025 , n. 17

Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati

(BURL n. 49 Suppl. del 05 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-04;17

Art. 2
(Recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici)
1. L'attività solidale di recupero e successiva donazione sul territorio regionale di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari invenduti o inutilizzati, è svolta nel rispetto di quanto previsto dalla legge 166/2016 e delle altre disposizioni statali in materia, nonché secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento regionale sono definite le modalità attuative della presente legge e sono individuati in particolare, conformemente alla normativa statale vigente:
a) le tipologie di presidi e beni sanitari oggetto delle attività solidali di recupero e successiva donazione;
b) i soggetti che possono svolgere le attività di cui alla lettera a);
c) le modalità e i luoghi ove possono essere svolte le attività di cui alla lettera a);
d) le categorie di soggetti che possono beneficiare della donazione dei prodotti di cui al presente articolo.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato, previa consultazione degli enti del Terzo settore operanti nel contrasto alla povertà sanitaria, ai fini dell'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi