Legge Regionale 4 dicembre 2025 , n. 17

Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati

(BURL n. 49 Suppl. del 05 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-04;17

Art. 3
(Programma degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, elabora un programma annuale degli interventi attuativi degli obiettivi e delle attività previsti dalla presente legge.
2. Il programma, redatto sulla base dell'analisi dei dati di contesto, nonché delle risultanze delle attività di monitoraggio svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 7, prevede la declinazione e il coordinamento degli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 e un piano annuale di monitoraggio degli interventi.
3. L'approvazione del programma di cui al comma 1 è subordinata alla previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare.
4. Annualmente, l'Osservatorio di cui all'articolo 7, in accordo con la competente struttura regionale, illustra alla commissione consiliare competente i risultati del monitoraggio di cui al precedente comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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