Legge Regionale
4 dicembre 2025
, n. 17
Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati
(BURL n. 49 Suppl. del 05 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-04;17
Art. 4
(Accordi per il recupero e la donazione di medicinali, altri prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce, quale elemento essenziale per il contrasto alla povertà sanitaria, l'apporto fornito dagli enti del Terzo settore impegnati nel recupero e nella successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari, promuovendone l'attività.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la Regione assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi che riguardano le attività di recupero e successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari, mediante iniziative di co-programmazione e co-progettazione.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove altresì la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti di cui al medesimo comma, finalizzati a realizzare ulteriori forme di collaborazione per l'organizzazione e la concreta esecuzione di attività di recupero e successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari.
4. Al fine di incentivare l'attività svolta dagli enti di cui al comma 1, la Regione promuove la conclusione di accordi e protocolli di intesa tra gli stessi e i soggetti privati che producono o detengono, per la distribuzione, la vendita o la somministrazione, medicinali e altri prodotti farmaceutici e presidi e beni sanitari, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente l'attività di recupero e successiva donazione dei medesimi prodotti.
5. I protocolli e gli accordi di cui ai commi 3 e 4 favoriscono, tra l'altro:
a) il recupero e la donazione di farmaci, integratori e presidi, comunque integri e idonei alla somministrazione;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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