Legge Regionale 4 dicembre 2025 , n. 17

Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati

(BURL n. 49 Suppl. del 05 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-04;17

Art. 5
(Contributi in favore degli enti del Terzo settore)
1. La Giunta regionale, previa definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei beneficiari, anche sulla base delle proposte formulate dall'Osservatorio regionale sulla povertà sanitaria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera d), può concedere contributi economici agli enti del Terzo settore che svolgono sul territorio regionale attività di recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari.
2. Nell'elaborazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale prevede che:
a) i contributi siano assegnati a enti del Terzo settore in possesso di adeguati standard dimensionali e strutturali, nonché in grado di organizzare e realizzare attività di recupero e successiva donazione in diverse parti del territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore);
b) sia valorizzata l'esperienza pluriennale acquisita dagli enti del Terzo settore nell'ambito del recupero e della successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono finalizzati a:
a) sostenere i costi sostenuti dagli enti del Terzo settore per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative di recupero e successiva donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari;
b) sostenere l'acquisto di beni e servizi utili ad incrementare l'efficienza delle attività di recupero, conservazione e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari;
c) incentivare la dotazione, da parte degli enti del Terzo settore impegnati in attività di recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari, di strumenti e procedure informatizzate per l'esecuzione delle suddette attività. In particolare, la Regione promuove, sostiene e contribuisce alla creazione da parte degli enti del Terzo settore accreditati, di sistemi informatici e piattaforme per la gestione e il monitoraggio della donazione, del recupero, della distribuzione e dell'uso dei farmaci destinati alle persone che vivono in povertà.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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