Legge Regionale 4 dicembre 2025 , n. 17

Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati

(BURL n. 49 Suppl. del 05 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-04;17

Art. 7
(Osservatorio regionale sulla povertà sanitaria)
1. È istituito, presso la competente direzione generale regionale, l'Osservatorio regionale sulla povertà sanitaria, quale organo di supporto alla programmazione e alla valutazione degli interventi attuativi degli obiettivi disciplinati dalla presente legge.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) assessore competente in materia di welfare o suo delegato, in qualità di coordinatore;
b) assessore competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
c) rappresentanti delle ATS e delle ASST;
d) rappresentanti degli enti del Terzo settore con comprovata esperienza nel contrasto alla povertà farmaceutica;
e) soggetti designati dagli organismi rappresentativi delle aziende farmaceutiche;
f) soggetti designati dagli organismi rappresentativi delle farmacie.
3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:
a) monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi farmaceutici e di presidi e beni sanitari;
b) raccolta ed elaborazione di dati e informazioni sullo stato della povertà sanitaria in Lombardia;
c) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi farmaceutici e all'impiego delle eccedenze farmaceutiche, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;
d) formulazione di proposte alla Giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità di individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 5;
e) formulazione di proposte alla Giunta regionale per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione in tema di recupero e successiva donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici, presidi e altri beni sanitari;
f) formulazione di proposte alla Giunta regionale per la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono medicinali, prodotti farmaceutici, presidi e beni sanitari agli indigenti su base territoriale.
4. L'Osservatorio promuove la collaborazione e il coinvolgimento di enti del Terzo settore impegnati nel recupero e nella distribuzione di medicinali e altri prodotti farmaceutici e di presidi e beni sanitari, in possesso di comprovata competenza nell'attività di produzione scientifica di studio e di approfondimento a livello regionale, nazionale o internazionale.
5. L'Osservatorio è costituito, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale, che ne definisce anche le regole di funzionamento, nonché le modalità di collaborazione con gli altri soggetti.
6. La costituzione dell'Osservatorio e le attività di cui al presente articolo non comportano oneri per il bilancio della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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