Legge Regionale 4 dicembre 2025 , n. 17

Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici, beni e altri presidi sanitari invenduti o inutilizzati

(BURL n. 49 Suppl. del 05 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-04;17

Art. 8
(Attività di vigilanza)
1. Le ATS esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei e degli altri prodotti di cui alla presente legge, di cui all'articolo 2, prescritte dal provvedimento di cui all'articolo 3, oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia degli stessi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le ATS elaborano una nota che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni di medicinali e degli altri prodotti di cui alla presente legge in corso di validità, recuperati, restituiti e donati ai sensi dell'articolo 2 e alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell'ambito del territorio di competenza, e la trasmettono alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalla nota di cui al comma 2, e predispone una relazione sui risultati dell'attività regionale di recupero, restituzione, donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali e degli altri prodotti di cui alla presente legge in corso di validità, da presentare annualmente alla commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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