Legge Regionale
30 dicembre 2025
, n. 20
Legge di stabilità 2026-2028
(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-30;20
Art. 8
(Misure di sostegno ai servizi abitativi pubblici)
1. La Regione può contribuire, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, alla sostenibilità dei servizi abitativi pubblici erogati dalle ALER, al fine di favorire il mantenimento dell'abitazione da parte degli assegnatari, non incidere sugli standard del servizio offerto all'utenza e salvaguardare il livello dei canoni di locazione secondo le previsioni della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2026-2028', sono definite le modalità e i requisiti per l'assegnazione delle risorse, tenendo conto della consistenza del patrimonio e dei costi di gestione e manutenzione dei servizi abitativi pubblici sostenuti da parte delle ALER, nonché della situazione economica degli assegnatari.
2. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, incluse nella tabella A della presente legge e previste in euro 12.400.000,00 per ciascuna annualità del triennio, si fa fronte con le risorse allocate, alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 06 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'.
Per gli esercizi finanziari successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Per gli esercizi finanziari successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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