Legge Regionale
10 febbraio 2026
, n. 4
Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009
(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10 ;4
Art. 2
(Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato nelle seguenti sezioni:
2. Sono soggetti formatori istituzionali quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell''Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo d.lgs. 81/2008' del 17 aprile 2025, di seguito denominato accordo Stato-Regioni, nonché quelli di seguito elencati:
3. I soggetti formatori istituzionali di cui al comma 2 sono iscritti di diritto nell'elenco regionale.
4. Sono soggetti formatori accreditati quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni, dall'allegato XXI al d.lgs. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa l.r. 19/2007:
a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale;
c) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.
5. Sono altri soggetti formatori quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell'accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/2008:
a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni;
b) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.
6. L'elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori di cui al comma 5, ad eccezione dei fondi interprofessionali.
7. L'iscrizione nell'elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, definisce le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori. È istituito un Tavolo tecnico permanente, specificatamente definito nel protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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