Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10 ;4

Art. 3
(Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro.
2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), e i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 inseriscono, nella piattaforma informatica di cui al comma 1 del presente articolo, la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.
3. All'assolvimento degli obblighi di inserimento nella piattaforma informatica di cui al comma 1 delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'accordo Stato-Regioni.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, definisce le caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1, incluse quelle relative al rilascio di attestati aventi gli elementi minimi previsti dall'accordo Stato-Regioni, nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 devono essere effettuate tenuto conto delle diverse modalità di formazione e in modo da assicurare l'interoperabilità con altre piattaforme. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma, nonché le modalità di trattamento dei dati personali specificando i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adeguate per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e dal Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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