Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10 ;4

Art. 4
(Sanzioni)
1. L'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza dell'iscrizione nelle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui all'articolo 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.
2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 fino a sei mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Gli attestati di cui al primo periodo non sono validi.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca, il soggetto formatore può presentare una nuova istanza di iscrizione.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalle ATS.
6. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra le ATS e utilizzati secondo quanto previsto dall'articolo 60 quater, comma 1 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificato dall'articolo 6 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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