Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10 ;4

Art. 8
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel migliorare le funzioni di vigilanza e controllo sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che informa e descrive:
a) lo stato di attuazione del sistema di tracciamento dei percorsi di formazione, delle fasi previste per la realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 e i relativi sviluppi, anche con riferimento all'interoperabilità con altri sistemi informativi;
b) la composizione dell'elenco regionale dei soggetti formatori di cui all'articolo 2, con l'indicazione del numero dei soggetti iscritti, le sezioni di appartenenza e la distribuzione territoriale;
c) il numero dei corsi registrati nella piattaforma informatica, il numero dei partecipanti e degli attestati finali rilasciati, i settori produttivi interessati;
d) l'attività sanzionatoria esercitata ai sensi dell'articolo 4, con indicazione del numero delle sanzioni irrogate rispetto ai controlli effettuati, le tipologie di violazione accertate e le modalità di impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni;
e) le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione finanziate attraverso gli introiti di cui all'articolo 4;
f) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le misure adottate o proposte per il loro superamento.
2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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