Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 6

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;6

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 11/2009)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 dell'articolo 108 dopo le parole 'e gli impianti delle stazioni di servizio' sono aggiunte le seguenti: ', nonché di sanificare e di applicare la vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all'articolo 136 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), nonché delle unità da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al Lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione sono individuate nell'allegato C bis della presente legge. Il comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda può adottare prescrizioni di carattere tecnico ulteriori rispetto a quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato C bis dandone tempestiva comunicazione agli enti preposti.';
b) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:
'Art. 119
(Sanzioni)
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414,00 a euro 2.066,00. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 105, 108, 109 e dell'allegato C bis si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. 171/2005, la sanzione è ridotta alla metà.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276,00 a euro 1.377,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle leggi regionali vigenti in materia.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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