Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 6

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;6

Art. 3
1. All'articolo 131 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. La Regione promuove la difesa degli interessi alieutici locali attuando politiche di contrasto all'ingresso di organismi alloctoni dannosi alla fauna ittica territoriale.';
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4.1. Ai fini della tutela dell'attività piscatoria, per il lago di Garda si applicano, in aggiunta, le disposizioni della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti).';
c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
'4 ter. La Regione persegue la sostenibilità ambientale della pesca sul lago di Garda e sugli altri laghi lombardi attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici, nonché la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico.'.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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