Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 6

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;6

Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. L'efficacia delle modifiche previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale che apporti modifiche di analogo contenuto alla disciplina della navigazione del Lago di Garda, fermo restando quanto disposto dall'articolo 93, comma 1, della l.r. 11/2009, per le disposizioni della stessa non oggetto di modifica.
3. Il Presidente della Regione, con apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, dà notizia dell'entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale di cui al comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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