Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 8

Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;8

Art. 4
(Bandiera della Regione)
1. La bandiera della Regione è la croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario di cui all'articolo 2, comma 1, come da allegato A.
2. La bandiera è alta i due terzi della sua lunghezza e comunque della stessa dimensione delle altre bandiere con le quali è eventualmente esposta.
3. La bandiera è patrimonio collettivo dei cittadini della Lombardia, liberamente utilizzabile da ciascuno di essi, in forma singola o associata, in ogni contesto privato e pubblico, purché ciò avvenga in modo decoroso. La Regione, la Città metropolitana di Milano, le province e i comuni della Lombardia ne promuovono la diffusione e l'utilizzo.
4. L'articolo 5 disciplina le modalità d'uso e di esposizione della bandiera da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché dei privati cittadini.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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