Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 8

Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;8

Art. 5
(Modalità d'uso e di esposizione della bandiera della Regione)
1. La bandiera della Regione deve essere esposta permanentemente all'esterno e sugli accessi principali delle pubbliche sedi di organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali.
2. La bandiera della Regione deve essere esposta nel corso delle sedute degli organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali e ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea.
3. La bandiera della Regione viene esposta altresì:
a) all'esterno degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea;
b) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale o riguardanti referendum regionali;
c) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, degli enti locali e degli altri organismi pubblici regionali, nonché delle imbarcazioni private acquistate con il finanziamento o il contributo, anche parziale, della Regione;
d) da parte di privati qualora vengano esposte altre bandiere istituzionali nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali o che abbiano ottenuto un patrocinio regionale.
4. La bandiera della Regione deve essere esposta in buono stato d'uso e correttamente dispiegata.
5. L'esposizione della bandiera della Regione da parte dei privati è libera ed è incentivata anche in occasione della festa regionale lombarda di cui all'articolo 8, purché avvenga in modo decoroso.
6. La bandiera della Regione esposta all'esterno degli edifici pubblici regionali in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può essere posto al di sopra della bandiera della Regione e, quando la bandiera della Regione è esposta su di un'asta in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
8. Gli enti di cui ai commi 1, 2 e 3 designano i propri responsabili alla verifica della corretta esposizione della bandiera regionale all'esterno e all'interno degli enti stessi.
9. La Giunta regionale, anche tramite gli uffici territoriali regionali, definisce modalità e termini di controllo a campione della corretta esposizione della bandiera regionale e vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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